Trebisacce-29/09/2012:MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI (lotterie, tombole e pesche di beneficenza

MANIFESTAZUIONI DI SORTE LOCALI (lotterie,...

Trebisacce Futuro 29 settembre 12.12.25
MANIFESTAZUIONI DI SORTE LOCALI (lotterie, tombole e pesche di beneficenza) – NOZIONI SULL’ARGOMENTO –
Il titolo II del d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430 -“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”- disciplina le manifestazioni di sorte locale quali le lotterie, le tombole, le riffe, le pesche e i banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
A livello locale le manifestazioni di sorte che, in deroga al divieto stabilito dall’art.13 del d.p.r. n.430/2001, possono essere effettuate sono esclusivamente le seguenti:
a. lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b. lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c. le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Non solo l’art.13 del d.p.r. n.430/2001 individua con precisione gli unici soggetti cui è consentito derogare al divieto di promuovere manifestazioni di sorte locale ma stabilisce chiaramente anche i limiti cui esercitare tale deroga. Gli enti morali, le associazioni, i comitati e le ONLUS possono promuovere lotterie, tombole e pesche di beneficenza solo se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi e la sussistenza di queste esigenze finanziarie viene attentamente valutata dal Prefetto cui è demandata la competenza di questa verifica: ad essi quindi viene assegnato un limite alla finalità per promuovere dette manifestazioni.
Ai soli fini quindi della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.13 : a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione 1progressive.
L’art.14 del d.p.r n.430/2001 quindi impone ai rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni di darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione.
Per il disposto dell’art.14, comma 2, del d.p.r. n.430/2001 alla comunicazione deve essere allegato:
per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
Al momento quindi della presentazione della prescritta comunicazione è opportuno che richiedano al comune l’affissione all’Albo Pretorio dell’avviso pubblico. Prima di dare inizio alle operazioni di estrazione inoltre il rappresentante dell’ente organizzatore è obbligato ad attendere l’arrivo, sul luogo della manifestazione, dell’incaricato del Sindaco. Solo infatti alla presenza di questi può iniziare a svolgere gli adempimenti fissati dal d.p.r. n.430/2001 e quindi:
per le lotterie e per le tombole deve provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto, è opportuno che queste siano tenute presso il luogo ove si svolge l’estrazione della lotteria o della tombola. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza il rappresentante dell’ente organizzatore ne porta a conoscenza al pubblico prima dell’estrazione. Di tutte le operazioni compiute per l’estrazione deve redigere un processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco;
Alle operazioni conclusive delle lotterie, delle tombole e delle pesche di beneficenza, soggette all’obbligo di comunicazione, deve assistere obbligatoriamente un “incaricato del Sindaco”. L’incaricato del sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell’orario di inizio delle operazioni di estrazione e deve accertarsi che il rappresentante dell’ente organizzatore compia tutte le operazioni obbligatorie previste dal d.p.r. n.430/2001 ed eventualmente dal regolamento comunale adottato in materia. Il d.p.r. n.430/2001 però nell’individuare i compiti dell’incaricato del sindaco, che si ribadisce deve controllare che il rappresentante compia le operazioni previste dalla legge, ma non deve sostituirsi a questi nel compierle, non stabilisce quali provvedimenti può adottare l’incaricato qualora si avveda che le operazioni non si svolgono in modo regolare. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui l’incaricato accerti che le operazioni di estrazione non si svolgano secondo le modalità stabilite dal d.p.r. n.430/2001, possa ordinare la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse.
Al Prefetto è affidato un controllo unicamente di tipo preventivo e solo sulle manifestazioni di sorte che sono soggette alla comunicazione. Ai Comuni invece è affidato il controllo su tutte le manifestazioni di sorte locale sia di quelle soggette a comunicazione sia di quelle non soggette a tale obbligo, in tal senso infatti deve essere letta la disposizione contenuta nell’art.14, comma 11, del d.p.r. n.430/01 ” Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).”