MONTEGIORDANO-06/02/2013: IL GIUDICE DI PACE DI ORIOLO HA DICHIARATO LA CONTUMACIA DEL COMUNE E LA SOCCOMBENZA DELLE SPESE

MONTEGIORDANO IL GIUDICE DI PACE DI ORIOLO HA DICHIARATO LA CONTUMACIA DEL COMUNE E LA SOCCOMBENZA DELLE SPESE

Aspettando la risposta  dell’esposto-denuncia presentato nel giugno del 2012 alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro  su presunte irregolarità riscontrate nei rendiconti del bilancio comunale del 2010 e 2011, il gruppo minoranza: Introcaso, Acciardi, Lavolpe, Migneco e Salvo, quest’ultimo già della maggioranza, ha tirato fuori un’altra storia intrigante che merita un approfondimento. Secondo quanto scrivono gli attuali oppositori, il Comune non si sarebbe fatto difendere da nessun legale dinanzi al giudice di Pace di Oriolo Calabro in alcuni giudizi riguardanti  il pagamento dell’acqua e della Tarsu. Ovviamente è scattata, oltre alla dichiarazione di contumacia, anche la soccombenza delle spese. Fatti ovviamente da verificare anche se nella pronuncia della sentenza del 20/09/2011, decretata dal Giudice di Pace di Oriolo Calabro, i fatti sono incontrovertibili. Riportiamo l’interrogazione integrale rivolta al Sindaco La Manna, al Revisore dei Conti e al Direttore Generale dell’ente.<<In riferimento alla sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 62/C/20011 R.G.A.C., promosso con ricorso depositato/pervenuto in cancelleria il 18/03/2011, che vede il sig. P.F. fare opposizione contro il Comune di Montegiordano in merito alla contestazione di una cartella di pagamento n. 034 2011 00034613 04 emessa da E.Tr S.p.A per conto del Comune di Montegiordano, l’opponente, Sig. P.F ha impugnato la cartella di pagamento di cui sopra della complessiva somma di 1.790,16 euro notificatagli dall’Equitalia in data 16.02.2011, emessa per conto del Comune di Montegiordano in riferimento al pagamento del canone acqua, fognature e depurazione fognaria concernente l’anno 2004;viste le motivazioni di illegittimità e nullità, riportate nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oriolo riferite sia alla violazione delle norme sulla notificazione che alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. e che tali motivazioni potrebbero creare un grave precedente giudiziario in quanto si potrebbe incorrere in numerose contestazioni da parte dei contribuenti che, alla pari del sig. P:F, potrebbero opporsi alle richieste di pagamento del Comune;vista la contumacia del Comune di Montegiordano, che non presentando alcuna opposizione a difesa dell’Ente contro la richiesta di annullamento della cartella di cui sopra, viene condannato, nella persona del Sindaco in carica e dell’Equitalia, al pagamento in solido delle spese e competenze di giudizio in complessivi 871,63 euro oltre ad aver ottenuto l’annullamento della cartella di pagamento n. 034 2011 00034613 04 intestata al sig. P. F di importo pari a 1.790,16 euro;viste le molteplici medesime condanne, sia in relazione alle contestazioni di ruoli Acqua, Tarsu ed Ici che alle multe autovelox e le conseguenti perdite pecuniarie che il Comune di Montegiordano ha subito nel corso di questa legislatura per motivazioni imputabili ad una inadeguata gestione politica che si evidenzia, nel caso del Sig. P.F, nella mancata nomina di un legale difensore da parte della giunta che così facendo ha provocato un danno erariale, nel solo caso in questione, di più di 2.000 euro;visto che questo fatto specifico è precisa causa di danno erariale, nella fattispecie è un danno diretto, nei confronti del Comune di Montegiordano e come tale dovrebbe essere, insieme ad altri casi simili e situazioni anomale in merito a ruoli prescritti, vizi di notifica e mancato recupero dell’evasione tributaria, portato all’attenzione della Procura della Corte dei Conti da parte del Revisore dei Conti, affinchè venga salvaguardata la giustizia sociale, il senso civico e le Entrate del Comune di Montegiordano;  visto che il Comune di Montegiordano ha un bilancio le cui voci più importanti sono in gran parte frutto delle entrate riferite ai ruoli di Acqua, Tarsu ed IMU e se , come in questo caso specifico del sig. P. F., vengono meno tali entrate , si contribuisce ancor più ad un inevitabile aumento delle tasse comunali a discapito delle famiglie più bisognose

CHIEDIAMO

Che il revisore dei Conti del Comune di Montegiordano, nello svolgimento della sua funzione collaboratrice con l’organo consiliare, di vigilanza sulla regolarità contabile, di obbligo alla denuncia agli organi competenti di gravi irregolarità, ove si configurino ipotesi di responsabilità in considerazione di evidente danno erariale, porti all’attenzione degli organi competenti, quale la procura della Corte dei Conti, i danni erariali derivanti dalla sentenza di cui all’oggetto della presente interrogazione e tutti i danni rilevabili da sentenze medesime ove sia evidenziata una precisa responsabilità causa di danno erariale; Che lo stesso Revisore dei Conti informi l’intero Consiglio Comunale sulle azioni che lo stesso intende perseguire nel corretto svolgimento delle sue funzioni essendo altresì responsabile del mancato controllo in quanto obbligato alla denuncia di fatti dannosi in relazione alla finanza pubblica; Che ci venga fornita la motivazione per cui la giunta, a difesa del Comune di Montegiordano, non ha nominato nessun legale in merito alla citazione del giudice di pace di Oriolo con conseguente sentenza che produce un chiaro danno erariale a carico del nostro Ente; Che vengano controllati e quantizzati, dal Revisore dei Conti e dall’ufficio finanziario, i mancati introiti, da inizio legislatura, derivanti dai tributi e dalle multe autovelox, in relazione alle varie condanne subite nei vari gradi di giudizio. Come previsto dall’art.48 del regolamento del Comune di Montegiordano, si richiede risposta scritta e che la stessa venga posta all’ordine del giorno del primo consiglio utile. Certi di un Suo celere interessamento siamo a porgerLe distinti saluti.

I Consiglieri Comunali:

I. R.

A. D.

L. V. R.

M. M. R.

S. C.

Montegiordano 04.02.2013

A. A.