Trebisacce-07/05/2013:QUELLO CHE, SUL PRE DISSESTO, NESSUNO VI HA MAI DETTO

QUELLO CHE, SUL PRE DISSESTO, NESSUNO VI HA...

Paolo Accoti 7 maggio 18.07.45
QUELLO CHE, SUL PRE DISSESTO, NESSUNO VI HA MAI DETTO

“Il dissesto, attraverso la procedura di risanamento finanziario, mira al ripristino degli equilibri di bilancio e della ordinaria funzionalità degli enti locali in grave crisi finanziaria, e, in via mediata, ad assicurare la tutela di interessi primari, relativi al buon andamento, alla continuità dell’azione amministrativa, e alla parità di trattamento dei cittadini delle varie zone geografiche del Paese nella fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Al fine di non compromettere tali interessi di rango primario, gli enti locali sono obbligati a deliberare senza indugio il dissesto, e ad attivare il conseguente risanamento finanziario, quando versino nelle condizioni previste dall’art. 244 del TUEL, ossia: 1) quando non siano più in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (cd. ‘‘incapacità funzionale’’), ovvero 2) quando versino in un grave stato di insolvenza dovuto a crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possano validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio”.
In altri termini, se fossimo stati al cospetto di un’azienda privata, questa sarebbe stata dichiarata fallita, con tutte le conseguenti responsabilità personali dei soci ovvero degli amministratori. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, per gli Enti Locali non è ammissibile la procedura di fallimento, pertanto, nessuno paga, se non i cittadini.
“Tale fenomeno, venuto meno l’importante fattore di incentivazione economica – [L’art. 31 comma 15 della L. n. 289/2002, infatti, ha eliminato la possibilità di finanziamento statale dei debiti pregressi attraverso la disapplicazione delle disposizioni del titolo VIII della parte II del TUEL che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, ferma restando, tuttavia, la possibilità di contribuzione straordinaria, invero sporadica, da parte dello Stato o della Regione. Al di là di questa specifica evenienza, resta tutt’ora in vigore sia l’adeguamento dei contributi erariali alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza (nel caso degli enti dissestati sotto dotati), sia il rimborso statale degli oneri del personale posto in disponibilità] – costituito dal contributo erariale per il risanamento dei comuni dissestati, è collegabile alle pesanti ed impopolari ricadute nei confronti dei dipendenti [Il riferimento è ad esempio all’art. 256 comma 2 del TUEL, che prevede la collocazione in esubero per il personale soprannumerario rispetto al rapporto medio dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2], degli amministratori (Il riferimento è al sistema sanzionatorio previsto per gli amministratori locali, in termini di responsabilità politica in base all’art. 248 comma 5 del TUEL), della cittadinanza (L’art. 251 del TUEL, ai fini dell’attivazione di entrate proprie, introduce l’obbligo per l’ente in dissesto di inasprire le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita, per un periodo di almeno un quinquennio decorrente dall’ipotesi di bilancio riequilibrato) e dei creditori dell’ente (L’art. 248 del TUEL prevede una serie di misure eccezionali e temporanee per tutta la durata del dissesto, tra cui il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti, e l’improduttività di interessi e rivalutazione monetaria per i debiti insoluti), che scaturiscono dalla dichiarazione di dissesto [Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012 n. 143, secondo cui i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità , che può interessare i dipendenti dell’ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, cosı` che essa in realtà , sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell’ente e della sua funzionalità – e privati – degli operatori economici e dei dipendenti]”.
In termini pratici: non vi è possibilità di finanziamento, tramite l’assunzione di mutui, per risanare i debiti; il personale dipendente comunale in soprannumero, calcolato secondo un rapporto popolazione-dipendenti fissato per legge e, pertanto, non discrezionalmente dagli amministratori, deve essere collocato in mobilità; gli amministratori che hanno contribuito a provocare il dissesto dell’Ente Locale non possono, tra l’altro, ricoprire la carica di assessore ovvero candidarsi per dieci anni; per almeno cinque anni i cittadini saranno chiamati a pagare tasse e imposte comunali nella misura massima consentita dalla legge; i creditori del Comune non potranno avviare, ne proseguire, alcuna azione esecutiva nei confronti dello stesso per dieci anni, nello stesso periodo non maturerà in loro favore alcun interesse; vi è l’obbligo di ridurre le spese correnti eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili; vi è l’obbligo di ridurre la spesa per il personale (straordinario, salario variabile, incentivi, ecc.) a non più del 50% della spesa media sostenuta nel triennio precedente; l’obbligo di denunzia penale e contabile in casi di ricostituzione di disavanzi di amministrazione ovvero di insorgenza di debiti fuori bilancio o ancora di violazione degli obblighi previsti in materia di dissesto.
Personalmente, ritengo che non si tratti di una opportunità di risoluzione dei malanni del sistema comunale, ma di una disciplina che imporrà pesanti conseguenze sull’unico soggetto incolpevole, i cittadini e, cosa ancor più grave, eluderà le necessarie sanzioni per il fallimento politico dei precedenti amministratori.
Il pre dissesto non è la panacea di tutti i mali, ma è un modo insopportabile di far scontare economicamente a terzi soggetti, assolutamente estranei (i cittadini – contribuenti), le responsabilità di terzi (amministratori incapaci).
A tal proposito, auspico che gli attuali amministratori, contrariamente a quanto dagli stessi già manifestato, vogliano rendere pubblica l’origine del debito del Comune di Trebisacce, indicando nominativamente i responsabili di una tale situazione di fallimento concordato e, contestualmente, avviare le opportune e doverose azioni di responsabilità a carico dei veri responsabili del dissesto, al fine di alleggerire il già pesante carico fiscale imposto ai cittadini di Trebisacce.
NON DEVONO ESSERE SEMPRE I TREBISACCESI A DIRE: “ED IO PAGO”. PER UNA VOLTA CHE PAGHINO I RESPONSABILI.