Trebisacce-20/07/2012:APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DEL COMUNE DI TREBISACCE RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DEL...
Andrea Petta 20 luglio 17.30.59
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DEL COMUNE DI TREBISACCE
RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Con Deliberazione n. 16 del 05.06.2012, la Giunta Comunale, premesso che l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – dispone che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ad alla relazione dell’organo di revisione, deliberava di approvare lo schema di Bilancio di previsione del Comune di Trebisacce per l’esercizio finanziario 2012, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, lo schema di bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014, con gli allegati obbligatori per legge, tra i quali:
• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.lgs. 163/2006.
• La Deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.lgs. 267/2000, art. 35, comma 4, D.lgs. 165/2001, art. 19, comma 8, legge 448 /2001)
• La proposta di delibera di conferma dell’addizionale comunale IRPEF
• La Deliberazione n. 15 del 05.06.2012, con la quale la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, ha determinato le tariffe, le aliquote relative ai tributi e le eventuali maggiori detrazioni, la variazione dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi, a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
Ebbene, nonostante la crisi economica, la Giunta Comunale, con la predetta Deliberazione n. 15, ha deliberato di confermare per l’anno 2012
a) le tariffe in vigore della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
b) Le tariffe in vigore per il servizio idrico integrato;
c) la contribuzione da pagare per gli utenti per la refezione ed il trasporto scolastico, tariffe il cui importo è rimasto fermo alla Deliberazione Comunale n. 71 del 07.03.2006;
d) la misura dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, negli importi stabiliti dagli artt. 12 e ss. del D.Lgs. n. 507 dell’11 luglio 1993 e ss. mm. e ii.
e) La misura della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per come stabilite nel Regolamento approvato con propria Deliberazione n. 30 del 06.02.2003 e per le occupazioni temporanee poste in essere durante la giornata del mercato mensile, secondo le tariffe stabilite con la propria precedente deliberazione n. 55 del 04.03.2008;
f) Le misure dei diritti di segreteria relativi agli atti urbanistici-edilizi, per come determinati con propria Deliberazione n. 55 del 04.03.2008;
g) Le misure dei diritti di segreteria negli importi riportati nella tabella D) della Legge n. 604/1992 e ss. mm. e ii.
La predetta Deliberazione proponeva altresì al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2012 dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta del reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,50%, essendo la competenza a deliberare la misura delle aliquote dell’ addizionale IRPEF comunale attribuita all’organo consiliare dall’art. 1, comma 142 e 156 della L. 27.12.2006, n. 296.
PERTANTO, ED E’ QUESTO IL DATO POLITICO RILEVANTE, in una stagione segnata da una significativa riduzione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, in un frangente storico in cui le casse comunali versano in situazioni di strutturale deficitarietà, NON SI E’ PROVVEDUTO ALL’AUMENTO DI CANONI, TASSE, IMPOSTE E TARIFFE, senza che ciò abbia comportato in alcun modo l’abbassamento del livello, della quantità e della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Né tantomeno sono state aumentate, come detto, le indennità degli amministratori.
In proposito giova ricordare che i criteri di determinazione dell’indennità, previste dall’art. 82 TUEL, sono stati fissati nel Decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000 n. 119, emanato in applicazione della disciplina prevista dall’ articolo 23 della legge n. 265 del 1999, integralmente riprodotta nel citato articolo 82 del TUEL. Tale regolamento ha, da un lato, individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente e strutturati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale, da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti concreti (art. 2); dall’altro, ha ribadito che detti importi potevano essere aumentati o diminuiti con deliberazione degli organi competenti, solo vincolando le deliberazioni incrementali al rispetto di determinate percentuali di incidenza della correlata spesa sul totale delle spese correnti (art. 11). Il decreto legge n. 112/2008 (convertito con modifiche nella legge n. 133/2008), all’articolo 76 comma 3, ha sostituito, con diversa formulazione, proprio l’intero comma 11 dell’art. 82 T.U.E.L.
Dal testo così modificato, è stata espunta infatti la possibilità, come detto originariamente prevista, di incrementare, con delibera di giunta, le indennità di funzione per i sindaci, assessori e, con delibera di consiglio, le indennità dei presidenti delle assemblee. In sostanza, la possibilità di incrementare dette indennità in applicazione dell’art. 82 comma 11 del TUEL e dell’art. 11 del D.M. n. 119/2000 è da tempo venuta meno per effetto della modifica segnata dall’art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008. L’illustrata riscrittura del testo dell’art. 82 comma 11 TUEL ha comportato la tacita abrogazione della norma regolamentare che ne replicava il contenuto.
Conseguentemente è, allo stato, destituita di fondamento legittimante l’adozione di iniziative volte a modificare discrezionalmente i limiti tabellari delle indennità e dei gettoni di presenza in argomento, sulla scorta delle predette disposizioni normative. Eventuali deliberazioni tendenti a realizzare questo effetto, in quanto adottate in carenza di attribuzioni, risulterebbero perciò affette da radicale invalidità.
Alla luce delle considerazioni suesposte, non vi è stato, né vi poteva essere, nessun aumento delle indennità. Anzi, il capitolo dedicato alle indennità del sindaco, degli assessori , dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione è stato ridotto di € 5.000, passando dagli originari 80.000, agli attuali 75.000.
La previsione in aumento di € 45.000,00 nel bilancio 2012, che ha comportato un incremento del budget di € 40.000 ( € 45.000 – € 5.000 derivanti dalla predetta riduzione delle indennità) è riferita alle spese, a carico del bilancio comunale per legge, relative alle recenti elezioni amministrative svoltesi il 6 ed il 7 di maggio scorso. Ci si riferisce, in particolare alla liquidazione dei compensi ai Presidenti, ai Segretari e agli scrutatori impegnati nelle operazioni di voto e di spoglio, alla liquidazione di emolumenti retributivi aggiuntivi afferenti alle prestazioni accessorie – c.d. straordinario elettorale – per i dipendenti preventivamente autorizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al legittimo espletamento della consultazione elettorale, alla liquidazione dell’indennità fine mandato al sindaco uscente, ai sensi dell’art. 10 del citato D.M. n. 119/2000, in virtù del quale, a fine mandato, l’indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
La proposta di bilancio di previsione, unitamente agli allegati di legge, ha ricevuto il parere favorevole da parte del Revisore dei conti.
L’0rgano di revisione, riguardo alle previsioni di parte corrente anno 2012, ha valutato congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sula base:
• delle risultanze del rendiconto 2010
• della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuato ai sensi dell’art. 193 del TUEL
• della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
• degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Ente;
• dei vincoli sulle spese e riduzioni di trasferimenti erariali
• dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:
• dell’osservanza dei principi del bilancio iscritti nell’art. 162 del TUEL e dei principi contabili degli enti locali;
• dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
• della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL;
• degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’art. 183, commi 6 e 7 e dell’art. 200 e dall’art. 201 del TUEL;
• delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all’organo consiliare ai sensi dell’art. 46, comma 3, del TUEL;
• del piano generale di sviluppo dell’Ente;
• delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale di lavori pubblici;
• delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
• dei piani economico-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
• della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
• della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del TUEL;
• del rispetto del patto di stabilità interno;
• del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
• delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.
Il bilancio rispetta, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, lett. F. del TUEL) e dell’equivalenza fra entrate e spese e per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL)
La relazione dell’organo di revisione contabile ha rilevato, pertanto, che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno di personale, etc.).
E’ stata rilevata, in particolare, sia la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile della previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, sia la coerenza esterna e, cioè, la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti sanciti dal patto di stabilità e dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
La proposta di bilancio, pertanto, è assolutamente conforme allo Statuto dell’Ente, al Regolamento comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 31.03.2003, e rispetta scrupolosamente i principi contabili degli Enti locali previsti dall’art. 162 del TUEL.
Si fa presente, altresì, che al quindicesimo giorno dal deposito degli atti e dei documenti previsionali presso l’Ufficio di Segreteria, perché tutti i Consiglieri ne potessero prendere conoscenza, non sono intervenute proposte di emendamenti; per cui , ai sensi dell’art. 18, comma 7, del citato Regolamento di Contabilità, eventuali emendamenti sarebbero allo stato inammissibili.