Le indennità degli amministratori locali sono fissati dalla Legge.
In particolare l’articolo 82 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -, riconosce, tra gli altri, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, il diritto a percepire un’indennità di funzione. Ai sensi del comma 8 la relativa misura viene determinata con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, nel rispetto di criteri specifici. La previsione contenuta nel TUEL ha recepito la disposizione contenuta nell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che, a sua volta, aveva innovato la precedente disciplina.
I criteri di determinazione dell’indennità sono stati fissati nel Decreto del Ministro dell’Interno del 4 aprile 2000 n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali), emanato in applicazione della disciplina prevista dal citato articolo 23 della legge n. 265 del 1999, come si è detto integralmente riprodotta nell’articolo 82 del TUEL. Tale regolamento ha, da un lato, individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente e strutturati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale, da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti concreti (art. 2); dall’altro, ha ribadito che detti importi potevano essere aumentati o diminuiti con deliberazione degli organi competenti, solo vincolando le deliberazioni incrementali al rispetto di determinate percentuali di incidenza della correlata spesa sul totale delle spese correnti (art. 11).
Il decreto legge n. 112/2008 (convertito con modifiche nella legge n. 133/2008), all’articolo 76 comma 3, ha sostituito, con diversa formulazione, proprio l’intero comma 11 dell’art. 82 T.U.E.L.
Dal testo così modificato, è stata espunta infatti la possibilità, come detto originariamente prevista, di incrementare, con delibera di giunta, le indennità di funzione per i sindaci, assessori e, con delibera di consiglio, le indennità dei presidenti delle assemblee. In sostanza, la possibilità di incrementare dette indennità in applicazione dell’art. 82 comma 11 del TUEL e dell’art. 11 del D.M. n. 119/2000 è da tempo venuta meno per effetto della modifica segnata dall’art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008. L’illustrata riscrittura del testo dell’art. 82 comma 11 TUEL ha comportato la tacita abrogazione della norma regolamentare che ne replicava il contenuto.
Conseguentemente è, allo stato, destituita di fondamento legittimante l’adozione di iniziative volte a modificare discrezionalmente i limiti tabellari delle indennità e dei gettoni di presenza in argomento, sulla scorta delle predette disposizioni normative. Eventuali deliberazioni tendenti a realizzare questo effetto, in quanto adottate in carenza di attribuzioni, risulterebbero perciò affette da radicale invalidità.
Alla luce delle considerazioni suesposte, non vi è stato, né vi poteva essere, nessun aumento delle indennità. Anzi, il capitolo dedicato alle indennità del sindaco, degli assessori , dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione è stato ridotto di € 5.000, passando dagli originari 80.000, agli attuali 75.000.
La previsione in aumento di € 45.000,00 , oggetto di contestazione, che ha comportato un incremento del budget di € 40.000 ( € 45.000 – € 5.000 derivanti dalla predetta riduzione delle indennità) nel bilancio 2012 è riferita alle spese, a carico del bilancio comunale per legge, relative alle recenti elezioni amministrative svoltesi il 6 ed il 7 di maggio scorso. Ci si riferisce, in particolare alla liquidazione dei compensi ai Presidenti, ai Segretari e agli scrutatori impegnati nelle operazioni di voto e di spoglio, alla liquidazione di emolumenti retributivi aggiuntivi afferenti alle prestazioni accessorie – c.d. straordinario elettorale – per i dipendenti preventivamente autorizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al legittimo espletamento della consultazione elettorale, alla liquidazione dell’indennità fine mandato al sindaco uscente, ai sensi dell’art. 10 del citato D.M. n. 119/2000, in virtù del quale, a fine mandato, l’indennità dei sindaci è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
Questo è quanto.
Vi ringrazio per la pazienza che avrete avuto nel leggere queste mie notazioni.