Trebisacce-12/010/2013:Il Consigliere Davide Cavallo invita l’A.C. affinché vigili sulla correttezza dell’operato della Società di riscossione.

Negli ultimi giorni ho avuto modo di incontrare ed ascoltare diversi cittadini che lamentavano l’invio, da parte della società CERIN incaricata all’accertamento dell’evasione e della conseguente riscossione dei tributi comunali, di lettere di intimazione di pagamento per tributi non versati negli anni passati.

L’attività espletata dalla suddetta società è consistita nell’incrociare le superfici catastali reali, con quelle dichiarate ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, cosiddetta TARSU.

Orbene, nel concordare con coloro che ritengono meritoria l’azione di contrasto all’evasione dei tributi comunali, entrate a fronte delle quali gli enti locali devono garantire i servizi essenziali, voglio però fare un’osservazione ed un invito all’A.C. affinché la stessa vigili sulla correttezza dell’operato della Società di riscossione.

Voglio precisare che il mio invito non è assolutamente la denuncia di un’omissione, ma esclusivamente una sollecitazione rivolta agli organi di controllo.

Organi comunali che devono garantire il rispetto dell’applicazione dei criteri indicati dalla normativa vigente in materia di tributi sui rifiuti.

Nello specifico, per la determinazione del tributo fino al 31.12.2012, quanto disposto dalla Finanziaria 2005, a mente della quale la superficie denunciata ai fini della TARSU  a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio…”.

Mentre per il calcolo del tributo dal 01.01.2013, cosiddetta TARES, quanto stabilito dalla Legge 22.12.2011 n.214, di conversione del D.L. 06.12.2011 n. 201, il cui art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” recita: Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 2 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998, n. 138.”

Concludo ribadendo che in una comunità virtuosa ogni cittadino deve dare il proprio contributo affinché possa pretendere i servizi dovuti e lamentare le eventuali inefficienze imputabili alle amministrazioni locali.

 

Davide Cavallo